<!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/></head><body style="font-family:Geneva,Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 12px;">Gentili Colleghi,<br />
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Vi inoltro l'importante comunicazione del CINECA.<br />
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saluti cordiali<br />
Calogero Calì<br />
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Università degli studi di Palermo<br />
Area Sistemi Informativi e Portale di Ateneo<br />
Supporto Settore gestione documentale e supporto U-gov::UOB Banche Dati - Personale<br />
Email. csa@unipa.it<br />
Tel. 09123860078<br />
Fax. 09123860707<br />
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Operatore 163<br />
---- Messaggio inoltrato da comment@cineca.it ---<br />
<div style="border:none;border-left:solid blue 1.5pt;padding:0cm 0cm 0cm 4.0pt" type="cite">Da: comment@cineca.it<br />
A: unipa-co-dg-ma-pj-pb-news@comunicazioni.cineca.it<br />
ReplyTo: no-reply@cineca.it<br />
Oggetto: Comunicazione servizio Consulenza UGOV-CO: art.2 D.L. 50/2017 e implicazioni nella registrazione delle fatture ai fini della detrazione iva.<br />
Data: 04/01/2018 11:30:28<br />
<p>La presente comunicazione è di interesse per tutti gli atenei utenti della procedura UGOV Contabilità.</p>
<p>Scopo della comunicazione è esplicitare il quadro normativo e le istruzioni operative necessarie per adempiere ai nuovi dettati.</p>
<p>Il nuovo quadro normativo non comporta modifiche in riferimento al momento iniziale in cui sorge il diritto alla detrazione dell’IVA, stabilito dall’art. 6 del Dpr. 633/1972 e corrispondente al momento in cui l’imposta diviene esigibile, ovvero quando l’operazione si considera effettuata ai fini IVA (consegna e spedizione per i beni mobili, stipula dell’atto per i beni immobili e pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi) mentre riduce in modo significativo il termine entro cui il soggetto IVA può esercitare materialmente il diritto alla detrazione e ancorandolo, al massimo, al termine della presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.</p>
<p>Per quanto riguarda le operazioni in regime di reverse charge, essendo i termini di registrazione strettamente collegati all’esigenza di garantire il rispetto del versamento dell’IVA all’erario da parte del debitore d’imposta, pur essendo l’art. 2 del D.L. 50/2017 applicabile, l’operatività non dovrebbe subire modifiche.</p>
<p>Per quanto riguarda le operazioni in regime di split payment l’art. 3, comma 1, del Decreto 23 gennaio 2015 stabilisce che “L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi …” soggette allo split payment “… diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”.</p>
<p>Il successivo comma 2 introduce una facoltà e prevede che “Le pubbliche amministrazioni e società possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima”, con la peculiarità che a livello di esigibilità IVA assume valore la registrazione della fattura laddove questa modalità rappresenti il comportamento scelto dal cessionario.</p>
<p>Quindi con l’esercizio della facoltà di esigibilità anticipata, non rileverà il pagamento del corrispettivo al fornitore, ma sarà possibile dare rilevanza, alternativamente, al momento della ricezione della fattura di acquisto ovvero al momento della registrazione della medesima, che dovrà avvenire “… anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta …”, ai sensi dell’art. 25, comma 1, del Dpr. 633/1972.</p>
<p>Nella considerazione che il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, nel regime IVA split payment questo momento può corrispondere, per decisione del soggetto passivo IVA interessato, all’atto della registrazione della fattura. Laddove il soggetto interessato provveda all’annotazione contemporanea nel registro acquisti e vendite, in base alle previsioni dell’art. 5, commi 1 e 2 del D.M. 23 gennaio 2015 l’IVA parteciperà alla liquidazione periodica del mese o trimestre dell’esigibilità.</p>
<p>Di conseguenza, stante la specialità della disposizione contenuta nel Decreto attuativo, anche per le fatture emesse dal 1 gennaio 2017, la registrazione delle stesse che guiderà il verificarsi dell’esigibilità in deroga al termine fissato dall’art. 19 del Dpr. 633/1972 permetterà di fatto di neutralizzare la necessità di rispettare il termine posto dall’art. 25 di registrazione “… comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.</p>
<p>Infatti una fattura in regime IVA split payment emessa nel 2017 e ricevuta nel 2018 oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2018 per l’anno 2017, ove non pagata potrà essere registrata tranquillamente nei registri IVA acquisti e vendite del 2018 e partecipare alla liquidazione IVA di quel periodo senza alcun problema. Questo però deve essere applicato alla luce della circolare 27/E/2017 che stabilisce che, nel caso sia stato effettuato il pagamento del corrispettivo, l’esigibilità non potrà più essere riferita alla registrazione, e l’imposta sarà comunque dovuta con riferimento al momento del pagamento della fattura.</p>
<p>Istruzioni operative:</p>
<p>Alla luce di queste considerazioni, salvo la facoltà di valersi dell’esigibilità dell’imposta anticipata come previsto dall’art. 3, comma 2 del Decreto 23 gennaio 2015, i rari casi si limitano a fatture in ambito commerciale emesse dal fornitore nel 2017 e ricevute dall'Ateneo dopo il 18 gennaio 2018 non ancora registrate che sono no split payment e no reverse charge ovvero a fatture in ambito commerciale emesse dal fornitore nel 2017 e ricevute dall'Ateneo dopo il 18 gennaio 2018 che sono split payment o reverse charge non ancora registrate ma pagate nell'esercizio 2017.</p>
<p><strong><u>In generale, in attesa di indicazioni da parte dell'amministrazione finanziaria sull'argomento, si ribadisce la necessità di verificare dal cruscotto della fatturazione elettronica le fatture ricevute nel 2017 e procedere alla registrazione prima della chiusura dei registri iva di dicembre sul 2017, prestando attenzione a porre in esigibilità immediata le fatture eventualmente pagate nel 2017. </u></strong></p>
<p>Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito.</p>
<p>Cordiali saluti<br />
Consulenza UGOV-CO</p>
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La presente comunicazione è stata originariamente inviata all'indirizzo unipa-co-dg-ma-pj-pb-news@comunicazioni.cineca.it</div>
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---- Fine messaggio inoltrato ---</body></html>